giovedì, Novembre 21, 2024
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PER I CITTADINI INTERESSATI A PROPORRE RICORSO CONTRO LA SOPPRESSIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA.

COME ANTICIPATO DAll’ASSOCIAZIONE” CAMPO SUD” A SEGUITO DELLA MANIFESTAZIONE DI PROTESTA DEGLI ON: GIANNI ALEMANNO e MARCELLO TAGLIALATELA, IN ORDINE ALLA SOPPRESSIONE LEGISLATIVA DEL COSIDDETTO REDDITO DI CITTADINANZA, PUBBLICHIAMO LO SCHEMA DI RICORSO ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA TESO AD OTTENERE IL RIPRISTINO DELLA EROGAZIONE DEL RDC AGLI AVENTI DIRITTO E SINO ALLA SCADENZA DEI DICIOTTO MESI PREVISTI DALLA NORMATIVA ORIGINARIA.

PER QUALSIVOGLIA ULTERIORE INFORMAZIONE PUO’ ESSERE CONTATTATA LA REDAZIONE DI CAMPO SUD QUOTIDIANO.

 

 

Premesso che l’odierno ricorrente ha fruito della prestazione del reddito di cittadinanza a far data dal…al…
a) Il reddito di cittadinanza ha costituito un particolare beneficio economico, introdotto per la prima volta nell’ordinamento italiano dal d.l. n. 4/2019, al dichiarato fine di operare un riordino del sistema di assistenza sociale ed una generale razionalizzazione dei servizi per l’impiego, con l’obiettivo di una più efficace gestione delle politiche attive per il lavoro. Lo stesso legislatore ha definito il reddito di cittadinanza come una misura fondamentale di politica attiva del lavoro, oltre che di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all’esclusione sociale.
b) Che come è tristemente notorio la legge di bilancio 2023 (L. 197 del 29.12.2022) ha modificato in senso restrittivo il reddito di cittadinanza, ridimensionandone la portata e lasciando in pratica senza alcun sostegno la stragrande maggioranza dei percettori in vista della totale soppressione di tale istituto e della pensione di cittadinanza a decorrere dal 2024,
c) Contestualmente, la detta Legge ha istituito un “Fondo per il sostegno alla povertà e all’inclusione attiva”, nel quale confluiscono parte delle economie derivanti dalla soppressione dell’istituto del reddito e della pensione di cittadinanza sostituito, almeno nelle intenzioni del legislatore, da Assegno di inclusione e il supporto per la formazione;
d) Con la graduale eliminazione del Reddito di cittadinanza viene dunque superata l’universalità, propria di una misura di vero e proprio welfare, presente in tutti i Paesi dell’area UE, per introdurre strumenti diversi, l’Assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, basati su criteri meramente categoriali, che oltre a non avere eguali in Europa, dividono i destinatari in base all’età e alla composizione del proprio nucleo familiare, e non alla loro condizione di bisogno economico e di disagio.: chi è ritenuto occupabile in buona sostanza, non ha diritto ad essere sostenuto economicamente anche se è in condizione di estrema povertà.
e) Ciò configura una palese disparità di trattamento, non considerando in alcun modo le situazioni di estremo disagio in cui versano tante fasce di popolazione. Definire “occupabile” un 59enne (già difficilmente occupabile nel mercato del lavoro stante l’età) magari residente ad Agrigento significa toglierli qualsivoglia mezzo di sussistenza in totale dispregio dell’art. 3 della Costituzione.
f) Che tale approccio dell’Esecutivo lede incontrovertibilmente il basilare diritto, costituzionalmente garantito, ad un’esistenza autonoma e dignitosa e che rischia di ridurre in povertà milioni di persone sfornendo loro di una qualsivoglia assistenza e/o valida alternativa lavorativa e formativa. Una situazione che rischia di esplodere in specie nel meridione dove il mercato del lavoro è già di suo asfittico e un’ampia fascia della popolazione è ai limiti della soglia di povertà;
g) Che la legge istitutiva della misura garantiva una durata del beneficio pari a mesi 18 dal dì della sottoscrizione del “patto per il lavoro” nel quale si prevedeva la “famosa” formazione, i celeberrimi “navigator”, la ricerca attiva di lavoro, svolgimento di colloqui e l’obbligo di accettare almeno una di tre offerte di lavoro ritenute “congrue”. Un beneficio condizionato ex art. 4 alla sottoscrizione, infatti, di “Patto per il lavoro e patto per l’inclusione sociale” con frequentazione di un percorso personalizzato di inserimento sociale e lavorativo!. Tutto ciò non è mai avvenuto ed il “patto” con il percettore ricorrente è stato completamente disatteso. Lo spirito della Legge prevedeva, nell’ottica di un superamento di criteri mera assistenza, una sorta di accompagnamento ad un lavoro vero e dignitoso che in realtà non si è mai realizzato. Un accompagnamento ed un miraggio inutile che ha inevitabilmente comportato, paradossalmente, una perdita di tantissime chanches lavorative da parte del ricorrente. Come si sa, soprattutto nel Sud Italia, imprenditori, ristoratori ed esercenti preferiscono assumere “a nero” in attesa di addivenire dopo mesi ad una qualche formalizzazione contrattuale e come nel caso che riguarda l’attore, ciò non è stato possibile in quanto percettore del reddito e con la chimera del tanto agognato posto di lavoro con i crismi della dignità;
h) Il patto con il ricorrente da parte del Governo e dell’Inps non è stato assolutamente rispettato fin dall’inizio e l’eliminazione della misura avvenuta con la L. 197/2022 configura un, a dir poco, incalcolabile danno economico perpetrato ai danni del ricorrente che paradossalmente, come tantissimi italiani, sta vivendo una situazione kafkiana per comprendere se vi sono i presupposti per ottenere un sostegno alternativo in un clima di totale disinformazione e rimbalzo di responsabilità tra enti locali e Centro per l’impiego;
Tanto premesso, l’istante come sopra rappresentato e difeso
RICORRE
Alla S.V. Ill.ma perché voglia fissare udienza di discussione con termine per la notifica del ricorso e del decreto alla parte convenuta per ivi sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI
1) Accertare e dichiarare che l’Inps non ha rispettato il patto di inclusione, sia per la percezione del residuo della misura, sia per il totale inadempimento delle norme previste nella legge istitutiva, e per l’effetto condannarla alla refusione a favore del ricorrente di euro……per i mesi ……….ed ordinare l’immediato ripristino della provvidenza.
2) Condannare l’Inps al risarcimento danni da quantificarsi in euro…

3) Condannare l’Inps, in persona del suo Presidente p.t., al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore anticipatario.

Con riserva di ulteriormente dedurre e/o produrre e/o indicare testi nei termini di legge, si producono documenti come foliario degli atti.

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