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Decreto sicurezza bis: cosa prevede

Il 5 agosto scorso, finalmente, il “Decreto sicurezza bis” (approvato l’11 giugno dal Consiglio dei ministri) ha ricevuto via libera da parte del Senato per la conversione in legge, con 160 voti favorevoli, 57 contrari e 21 astenuti. Sulla votazione, il Governo aveva posto la questione di fiducia.

Un successo per il leader della Lega soprattutto sul fronte della lotta all’immigrazione clandestina ed al traffico di esseri umani.

I senatori di Forza Italia, pur presenti in aula, non hanno partecipato al voto, mentre i senatori di Fratelli d’Italia hanno deciso di astenersi, determinando, secondo il nuovo regolamento del Senato, un abbassamento del quorum. Quanto al Movimento 5 stelle, alla fine, i dissidenti sono stati solo 5.

Il Prossimo passo sarà la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Il decreto, che si compone di 18 articoli ( di cui i primi 5 dedicati al soccorso in mare), prevede non solo un inasprimento delle misure per contrastare il traffico di esseri umani e l’immigrazione clandestina, ma anche maggiori tutele e risorse per gli operatori delle Forze dell’Ordine, nonchè misure più severe in materia di gestione dell’ordine pubblico durante le manifestazioni pubbliche e quelle sportive.

Vediamo quali sono, in sintesi, le principali novità:

Porti chiusi

L’art. 2 del Decreto attribuisce in particolare al Ministro dell’Interno il potere di “limitare o vietare il transito e la sosta di navi mercantili o unità da diporto o di pesca (escluse, dunque, quelle militari e governative) nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica” e, comunque, quando si ritiene sia stato violato il testo unico sull’immigrazione o sia stato compiuto il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

In caso di violazione del suddetto divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali,  il Decreto prevede, per il capitano della nave, sanzioni pesantissime che vanno da un minimo di  150mila euro sino ad un milione di euro,  nonchè il sequestro della nave stessa.

Per il capitano della nave è previsto, poi, anche l’arresto in flagranza nel caso in cui incorra nel “delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra”.

Vengono stanziati, inoltre, nuovi fondi per il contrasto all’immigrazione clandestina:  500mila euro per il 2019, un milione di euro per il 2020 e un milione e mezzo per il 2021.

Prima conseguenza dell’approvazione del decreto sicurezza bis è stata la notifica alla nave ONG Open arms del decreto di divieto di ingresso in acque italiane firmato dai ministri Salvini, Trenta e Toninelli.

Maggiore tutela e risorse  per gli operatori delle Forze dell’Ordine

L’articolo 6 del Decreto sicurezza bis introduce nuove fattispecie delittuose, trasformando alcune condotte che sino ad ora integravano contravvenzione in delitti ed inasprendo le relative pene.

Ad esempio sarà punito con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque nel corso di manifestazioni, per opporsi a pubblico ufficiale utilizzi scudi o materiali imbrattanti, inoltre  “chiunque lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l’incolumità delle persone o l’integrità delle cose, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile… ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti è punito con la reclusione da 1 a 4 anni”.

Vengono rese più severe anche le pene per chi compie “violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”, “resistenza a un pubblico ufficiale”, “violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti”, “devastazione e saccheggio”, “interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità”.

Pene più severe anche in caso di oltraggio a pubblico ufficiale e oltraggio a un magistrato in udienza, di resistenza a pubblico ufficiale e di oltraggio a pubblico ufficiale commessi nell’esercizio delle loro funzioni.

Il Decreto stanzia, inoltre, maggiori risorse per Forze di Polizia, Forze armate e Vigili del fuoco, anche per il ricambio delle divise e l’aumento dell’importo dei buoni pasto.

All’articolo 4 è previsto, poi, anche uno stanziamento di 2 milioni di euro, per il triennio 2019-2021, per il finanziamento degli “oneri conseguenti al concorso di operatori di polizia di Stati con i quali siano stati stipulati appositi accordi” per lo svolgimento di operazioni sotto copertura “anche con riferimento alle attività di contrasto del delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Infine, viene avviata la sperimentazione del “taser” anche per la polizia locale.

Misure più severe in tema di gestione dell’ordine pubblico

Negli articoli da 6 a 18, vengono introdotte nuove fattispecie delittuose in tema di gestione dell’ordine pubblico durante le pubbliche  manifestazioni e cortei, nonchè durante le manifestazioni sportive.

Vengono inasprite le pene per chi durante manifestazioni e/o cortei utilizzi caschi o altri accessori che impediscano l’identificazione della persona: l’arresto viene elevato da 2 a 3 anni e l’ammenda da 2 a 6mila euro.

Il Decreto introduce, inoltre, una nuova fattispecie delittuosa per punire con la reclusione da 1 a 4 anni chi durante pubbliche manifestazioni o cortei utilizzi razzi, petardi, fuochi d’artifico o altro che possa costituire pericolo  per l’incolumità dei partecipanti o faccia utilizzo di mazze bastoni bastoni o altri oggetti contundenti o comunque atti ad offendere.

Vengono inasprite, infine, le sanzioni relative ai reati di devastazione, saccheggio e danneggiamento, commessi nel corso di riunioni effettuate in luogo pubblico: coloro che causino un concreto pericolo per l’integrità delle cose sono puniti con reclusione da sei mesi a due anni, mentre viene prevista la reclusione da 1 a 5 anni per la nuova fattispecie di “danneggiamento compiuto durante le manifestazioni”.

Manifestazioni sportive

Il Decreto opera un giro di vite anche contro la violenza negli stadi ed in genere durante le manifestazioni sportive.

Viene introdotto un Daspo più severo per gli ultras recidivi : il divieto di accesso alle manifestazioni sportive è esteso anche alle manifestazioni sportive che si svolgono all’estero e non sarà inferiore a 5 anni; viene poi prevista la reclusione da 6 mesi a 5 anni per chi commette atti di violenza o minaccia gli arbitri e gli altri soggetti chiamati ad assicurare la regolarità delle competizioni sportive.

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